Sez. 1, Sentenza n. 5171 del 03/03/2010 (Rv. 611982 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Vantaggio arrecato alla residua parte del fondo espropriato dall'opera di pubblica utilità - Detrazione dall'indennità di esproprio - Condizioni - Caratteri della specialità ed immediatezza - Necessità - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In tema di espropriazione per la realizzazione di opera pubblica, l'art. 41 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 consente la detrazione, dalla somma liquidata a titolo di indennità, del vantaggio che dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità possa derivare alla parte residua del fondo espropriato, purché esso presenti il duplice requisito della specialità e dell'immediatezza e non si risolva, cioè, nel vantaggio generico e comune che tutti gli immobili ubicati nella zona ottengono per effetto dell'opera. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, in relazione all'espropriazione parziale di un fondo per la realizzazione di una strada, non aveva tenuto conto del vantaggio arrecato alla parte residua, coincidendo lo stesso con il fine generale che l'opera mirava a realizzare).
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)