Sez. U, Ordinanza n. 26655 del 18/12/2014 (Rv. 633457 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE | Conflitto negativo sollevato dal giudice amministrativo in difetto di tempestiva "translatio iudicii" - Inammissibilità - Fondamento - Conseguenze.
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE
Il giudice amministrativo non può sollevare conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 11, comma 3, cod. proc. amm., se la causa non è stata innanzi a lui tempestivamente riassunta; in tal caso, egli, investito della stessa domanda, deve statuire sulla giurisdizione, non ostandovi la precedente declinatoria ad opera di altro giudice, poiché il decorso del termine di riassunzione esclude che il nuovo giudizio possa considerarsi prosecuzione dell'altro.
Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)