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Sez. L, Sentenza n. 8846 del 10/09/1997 (Rv. 507758 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Quantificazione ex art. 18 statuto dei lavoratori e art.1 l. 108/1990 - Base di calcolo - Retribuzione globale di fatto - Conseguenze - Invalidità o inefficacia della disposizione negoziale relativa ad un emolumento - Irrilevanza - Condizioni - Fattispecie relativa a modalità di corresponsione elusiva do obblighi fiscali.
Stato
decisa il 1997-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507758-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

In base all'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (così come modificato dall'art. 1 della legge n. 108 del 1990), che, nell'identificare la base di computo dell'indennità dovuta al lavoratore a titolo di risarcimento del danno procuratogli dal licenziamento illegittimo, stabilisce che essa deve essere commisurata alla "retribuzione globale di fatto", l'eventuale presenza di cause di invalidità o inefficacia della disposizione negoziale attraverso cui un determinato compenso è stato effettivamente corrisposto non giustifica la non computabilità del medesimo ai fini in esame, alla sola condizione che esso sia in fatto causalmente ricollegabile alla prestazione lavorativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la computabilità di un compenso provvigionale nonostante che lo stesso, secondo le allegazioni del datore di lavoro, fosse stato corrisposto con modalità dirette a consentire l'elusione degli obblighi fiscali incombenti sul lavoratore).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)