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Sez. L, Sentenza n. 12628 del 28/08/2003 (Rv. 572989 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Quantificazione ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori e art. 1 legge 108/1990 - Base di calcolo - Retribuzione globale di fatto - Nozione - Indicazione contrattuale o legale di talune voci stipendiali come non retributive - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572989-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

L'indennità risarcitoria di cui all'art. 18, comma quarto, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, deve essere commisurata alla retribuzione globale di fatto e quindi in essa devono essere incluse tutte le voci stipendiali corrisposte al lavoratore subordinato, anche in via non continuativa (purché non occasionale), in dipendenza del rapporto di lavoro ed in correlazione ai contenuti e alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, rimanendo irrilevante che tali voci siano qualificate come non retributive dal contratto o anche da una previsione di legge. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito il quale aveva compreso nella retribuzione globale di fatto l'assegno cosiddetto di confine in relazione all'illegittimo licenziamento di dipendenti delle Ferrovie dello Stato).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)