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Sez. 3, Sentenza n. 4789 del 02/04/2001 (Rv. 545399 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE | Impugnazione di provvedimento diverso da quello impugnato con ricorso principale - Ammissibilità - Condizioni - Adozione nell'ambito dello stesso processo - Limiti - Concorrenza alla determinazione dell'oggetto della pronuncia resa sulla medesima domanda - Necessità - Inammissibilità del ricorso - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545399-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE

Non costituisce motivo di inammissibilità del ricorso incidentale per cassazione la circostanza che venga impugnato un provvedimento diverso da quello oggetto del ricorso principale a condizione che si tratti di provvedimento adottato nello stesso processo e che lo stesso concorra alla determinazione dell'oggetto della pronuncia resa nella medesima domanda, non diversamente da quando, con ricorso principale, venga impugnato un capo della sentenza, quella ad esempio contenente la liquidazione del danno e con ricorso incidentale un capo affatto diverso come quello che accerti la sussistenza del fatto illecito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)