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Sez. 3, Sentenza n. 6664 del 19/07/1997 (Rv. 506181 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE | Impugnazione di provvedimento diverso rispetto a quello impugnato con ricorso principale - Ammissibilità - Condizioni - Adozione nell'ambito dello stesso processo - Limiti - Concorrenza alla determinazione dell'oggetto della pronuncia resa sulla medesima domanda - Necessità - Inammissibilità del ricorso - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506181-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE

Non costituisce motivo di inammissibilità del ricorso incidentale la circostanza che, con esso, venga impugnato un provvedimento diverso da quello oggetto del ricorso principale, a condizione che si tratti di provvedimento adottato nello stesso processo e che esso concorra alla determinazione dell'oggetto della pronuncia resa sulla medesima domanda, non diversamente da quando, con ricorso principale, venga impugnato un capo della sentenza - quello, ad esempio, contenente la liquidazione del danno - e, con ricorso incidentale, un capo affatto diverso - quale quello che accerti la sussistenza del fatto illecito - (nella specie, il pretore, adito per l'emanazione di ordinanza di rilascio ex art. 665 cod.proc.civ., aveva - erroneamente - imposto al richiedente la cauzione di cui al secondo comma della norma citata con provvedimento successivo all'ordinanza, e non contestualmente ad essa. La S.C., nell'esprimere il suindicato principio di diritto, ha, pur tuttavia, ritenuto inammissibile il ricorso incidentale proposto avverso tale provvedimento abnorme sotto il diverso profilo della perdurante modificabilità e revocabilità dello stesso da parte del giudice di merito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)