Sez. 1, Sentenza n. 562 del 02/04/1968 Ud. (dep. 02/08/1968) Rv. 108883 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO -DOMICILIO ELETTO - IMPUGNAZIONE DEL PM -NOTIFICAZIONE AL DOMICILIO REALE ANZICHE AL DOMICILIO ELETTO - INVALIDITA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO -DOMICILIO ELETTO - IMPUGNAZIONE DEL PM -NOTIFICAZIONE AL DOMICILIO REALE ANZICHE AL DOMICILIO ELETTO - INVALIDITA.*
La elezione di domicilio e valida per ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art.172 cod.proc.pen., salve le eccezioni ivi previste. La notificazione della copia dell'impugnazione per Cassazione proposta dal PM, eseguita nel domicilio reale, cioe nello stabile dove il giudicabile risiede attualmente, a mani della portinaia, - e non a mani proprie - fa si che la notificazione debbasi ritenere non avvenuta a termini dei citati articoli e dell'art.199 bis cod.proc pen.poiche sul domicilio reale prevale il domicilio eletto, quando l'un domicilio sia diverso dall'altro. (Conf.104914, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 199 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 172
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)