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Sez. 2, Sentenza n. 937 del 07/07/1981 Ud. (dep. 30/01/1982) Rv. 151885 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - NULLITÀ - ELEZIONE DI DOMICILIO PRESSO IL DIFENSORE, ESEGUITA NELL'ATTO D'APPELLO - NOTIFICA SUCCESSIVA PRESSO IL PRECEDENTE DOMICILIO DICHIARATO - NULLITÀ ASSOLUTA - SUSSISTENZA - LIMITE: CONOSCENZA CERTA ED UNIVOCA DELLA NOTIFICA DA PARTE DELL'IMPUTATO - FATTISPECIE IN TEMA DI NOTIFICA DELL'IMPUGNAZIONE DEL P.M. NEL PRECEDENTE DOMICILIO ED A PERSONA "MOMENTANEAMENTE COABITANTE".*
Stato
decisa il 1981-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151885-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - NULLITÀ - ELEZIONE DI DOMICILIO PRESSO IL DIFENSORE, ESEGUITA NELL'ATTO D'APPELLO - NOTIFICA SUCCESSIVA PRESSO IL PRECEDENTE DOMICILIO DICHIARATO - NULLITÀ ASSOLUTA - SUSSISTENZA - LIMITE: CONOSCENZA CERTA ED UNIVOCA DELLA NOTIFICA DA PARTE DELL'IMPUTATO - FATTISPECIE IN TEMA DI NOTIFICA DELL'IMPUGNAZIONE DEL P.M. NEL PRECEDENTE DOMICILIO ED A PERSONA "MOMENTANEAMENTE COABITANTE".*

Nell'ipotesi in cui l'imputato nell'atto d'appello, presentato nella cancelleria del giudice di primo grado, abbia ritualmente comunicato il cambiamento del precedente domicilio dichiarato in quello eletto presso il proprio difensore, le successive notificazioni sono viziate da nullità assoluta, se vengano eseguite presso il primo domicilio. Tale notifica è tuttavia regolare, qualora risulti "aliunde" in modo univoco e certo che l'imputato abbia avuto conoscenza dell'atto stesso. (nella specie è stata ritenuta la nullità della notifica dell'impugnazione del pubblico ministero eseguita nel precedente domicilio a mani della moglie, che dichiarava "essere momentaneamente coabitante con l'imputato assente"). (Conf. Mass. 108883, 104255, 102324, 102041; V. Mass. 144954, 130094, 124657, 124285, 124282, 113760, 102324: sulla differenza tra domicilio dichiarato ed eletto; V. Mass. 142607, 141258, 135043, 134743, 131089, 128024, 124286: sulla prevalenza dell'elezione di domicilio rispetto alla dichiarazione; V. Mass. 134373, 133992, 132415, 130716, 130026, 123304, 114007, 113258: sulla nullità della notifica al domicilio reale in luogo di quello eletto; V. Mass. 141147, 140401, 138859, 138789, 138515, 135874, 135760, 134852, 133086, 133020, 128277, 127637: sulla validità della notifica in caso di conoscenza certa e concreta dell'atto da parte dell'imputato; V. Mass. 146724, 133695, 122262, 121323: sulla differenza tra convivenza e coabitazione; V. Mass. 147718, 146488, 141083, 136395, 133684, 132785, 131673, 129092, 121010, 114981, 103318: sulla sufficienza di una convivenza temporanea, purché possa presumersi che l'atto raggiunga i suoi effetti; V. Mass. 130822 sulla nullità della notifica a mani del coabitante).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 179

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)