Sez. 3, Sentenza n. 68 del 15/01/1969 (Rv. 337909 - 01)
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - RICONOSCIMENTO DELL'ESISTENZA DEL VIZIO - RIPARAZIONE O REVISIONE A CURA DI TECNICI DEL VENDITORE DEI VIZI E DEI DIFETTI DENUNCIATI - INTERPRETAZIONE COME RICONOSCIMENTO NELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL COMPORTAMENTO DEI CONTRAENTI - POSSIBILITA.*
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - RICONOSCIMENTO DELL'ESISTENZA DEL VIZIO - RIPARAZIONE O REVISIONE A CURA DI TECNICI DEL VENDITORE DEI VIZI E DEI DIFETTI DENUNCIATI - INTERPRETAZIONE COME RICONOSCIMENTO NELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL COMPORTAMENTO DEI CONTRAENTI - POSSIBILITA.*
Nelle vendite di macchine o apparecchiature meccaniche il comportamento del venditore, il quale, in seguito a denuncia, anche non formale, di vizi di funzionamento, si presta con propri tecnici alla revisione o alla riparazione dei difetti lamentati, puo essere interpretato, nella valutazione complessiva del comportamento dei contraenti, come un riconoscimento dei difetti della cosa venduta, con la conseguente assunzione dell'Obbligo della garanzia per la completa eliminazione dei difetti riscontrati. (Conf 767-68, massima n 332019 2229-66, massima n 324355).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)