Sez. 3, Sentenza n. 551 del 03/03/1971 (Rv. 350250 - 01)
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - RICONOSCIMENTO DELL'ESISTENZA DEL VIZIO - FORMA - ESPRESSA - PER FACTA CONCLUDENTIA - ESECUZIONE DI RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE - PREDISPOSIZIONE DI ATTIVITA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DELLA COSA - CONFIGURABILITA - INVIO DI TECNICI - SUSSISTENZA DEL RICONOSCIMENTO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - RICONOSCIMENTO DELL'ESISTENZA DEL VIZIO - FORMA - ESPRESSA - PER FACTA CONCLUDENTIA - ESECUZIONE DI RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE - PREDISPOSIZIONE DI ATTIVITA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DELLA COSA - CONFIGURABILITA - INVIO DI TECNICI - SUSSISTENZA DEL RICONOSCIMENTO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta, da parte del venditore, puo avvenire, oltre che in maniera espressa, anche per facta concludentia, i quali possono ben consistere nella esecuzione di riparazioni o sostituzioni, ovvero nella predisposizione di una attivita univocamente diretta al conseguimento o al ripristino della piena e normale funzionalita dell'oggetto della vendita. In relazione all'anzidetto principio, non e censurabile il convincimento del giudice del merito, il quale abbia ritenuto che l'invio a piu riprese di alcuni tecnici fosse da interpretare nel senso di un riconoscimento dei vizi e del proposito di eliminarli, poiche, se si fosse trattato di un semplice controllo, sarebbe stato sufficiente l'esame della macchina da parte di uno solo di essi. (V 68'69, mass n 337909).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)