diritto.io

Sez. 2 - , Sentenza n. 12525 del 21/05/2018 (Rv. 651377 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - REVOCABILITÀ | - Ordinanze della Corte di Cassazione - Revocabilità - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651377-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - REVOCABILITÀ

La norma contenuta nell'art. 177 c.p.c., secondo la quale le ordinanze "lato sensu" istruttorie e quelle destinate a regolare lo svolgimento del processo possono essere modificate o revocate dal giudice che le ha emesse, salvo i casi previsti dal terzo comma della stessa norma, è applicabile anche al giudizio di cassazione, unitamente al principio secondo cui tali ordinanze non possono pregiudicare la decisione della causa. (Nella specie, la S.C. ha revocato l'ordinanza interlocutoria con cui aveva rimesso la causa a nuovo ruolo al fine di consentire al condominio di produrre copia della deliberazione assembleare di autorizzazione o di ratifica del promovimento del ricorso e dichiarato successivamente l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto dall'amministratore senza l'autorizzazione dell'assemblea).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)