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Sez. 3, Sentenza n. 32428 del 16/06/2004 Cc. (dep. 26/07/2004) Rv. 229390 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Costruzione abusiva - Suscettibile di condono edilizio - Possibilità del sequestro preventivo o probatorio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229390-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In materia edilizia, la possibilità che le opere realizzate abusivamente siano suscettibili di sanatoria ai sensi del condono edilizio (di cui all'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326) non impedisce da parte del giudice l'adozione di provvedimenti urgenti quali il sequestro preventivo o probatorio, atteso che questi sono finalizzati ad impedire che i reati siano portati ad ulteriori conseguenze o ad assicurarne la prova.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)