Sez. 3, Sentenza n. 2885 del 02/07/1996 Cc. (dep. 07/08/1996) Rv. 206050 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Condono edilizio - Possibilità di completare l'opera sotto la propria responsabilità - Possibilità di sequestro penale - Sussistenza - Ragione.
EDILIZIA - IN GENERE
L'ambito di applicabilità della disciplina contemplata dall'art. 35 quattordicesimo comma della legge n. 47 del 1985 prevede tutta una serie di adempimenti con prestabilite scansioni temporali, il cui verificarsi deve essere rigorosamente dimostrato, e non esclude la possibilità del sequestro penale, attese le differenze proprie della materia penale e di quella amministrativa. Ed invero permarrebbe sempre in capo al giudice la possibilità di accertare se la prosecuzione dei lavori per il loro completamento sia legittima o meno, giacché il presentatore dell'istanza di condono esegue gli stessi sotto la propria responsabilità, sicché occorre sempre effettuare una valutazione, necessariamente sommaria in sede di riesame, sulla sussistenza della causa di estinzione prevista dalle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 35 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)