Sez. 1, Sentenza n. 2405 del 31/03/2000 Cc. (dep. 25/05/2000) Rv. 216036 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Causa di sospensione o di rinvio dell'udienza - Operatività nei procedimenti camerali diversi dall'udienza preliminare - Esclusione, anche quando sia prevista la presenza necessaria del difensore - Fattispecie in tema di procedimento di esecuzione.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE
La disposizione già contenuta nell'art.486, comma 5, c.p.p. ed ora trasfusa nell'art.420 ter, comma 5, stesso codice, secondo cui il giudice deve sospendere o rinviare l'udienza in caso di assoluto e giustificato impedimento del difensore a comparire, non può trovare applicazione nei procedimenti camerali diversi dall'udienza preliminare (con specifico riferimento alla quale, nella sua nuova funzione, il citato art.420 bis è stato introdotto), valendo tale principio anche quando trattisi di procedimenti per i quali (come nel caso previsto dall'art.666, comma 4, c.p.p.), sia prescritta la presenza necessaria del difensore; prescrizione, questa, per la cui osservanza è sufficiente che si provveda, ove manchi il difensore di fiducia, alla sostituzione del medesimo con un difensore d'ufficio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 ter com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)