Sez. 1, Sentenza n. 32955 del 13/03/2002 Cc. (dep. 02/10/2002) Rv. 222236 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Legittimo impedimento del difensore - Rilevanza ai fini di eventuale rinvio dell'udienza - Esclusione - Fattispecie.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza o comunque in quelli che si svolgono secondo il rito camerale di cui all'art. 127 cod. proc. pen., nel quale la presenza eventualmente necessaria del difensore è assicurata dalla nomina di un difensore di ufficio, non assume rilevanza, ai fini di un eventuale rinvio, il legittimo impedimento del difensore di fiducia, non trovando applicazione l'art. 420-ter stesso codice, introdotto dall'art. 19 della legge n. 479 del 1999, che opera nell'ambito dell'udienza preliminare ed è richiamato per il dibattimento dal successivo art. 484, comma 2-bis, ma nulla statuisce per i procedimenti camerali, in conformità del carattere discrezionale delle scelte legislative concernenti i diversi livelli di garanzie difensive da assicurare nelle varie procedure. (Fattispecie relativa a procedimento di esecuzione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 ter CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)