Sez. 3, Sentenza n. 1191 del 27/01/2012 (Rv. 621181 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE | Definizione del giudizio con pronuncia di incompetenza per valore del giudice adito - Statuizione sulle spese - Espressa riserva al giudice dichiarato competente - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Liquidazione delle spese - Criteri.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE
Allorquando il giudice declina la propria competenza per valore, a favore di quella del giudice di competenza per valore superiore, chiudendo il processo davanti a sé, è tenuto a provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente e, nella conseguente liquidazione, deve essere attribuito alla controversia, a questi soli fini esaminata, il valore massimo della competenza del giudice che declina la competenza, ai sensi del D.M. 8 aprile 2004, n.127.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)