Sez. 3, Sentenza n. 22541 del 20/10/2006 (Rv. 592580 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE | Definizione con dichiarazione dell'incompetenza del giudice adito - Statuizione sulle spese - Necessità - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE
Allorquando il giudice dichiara la propria incompetenza, chiudendo il processo davanti a sé, è tenuto a provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente, atteso che tale dichiarazione chiude il processo avanti a detto giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)