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Sez. 3, Sentenza n. 9374 del 24/09/1997 (Rv. 508192 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | Intervento chirurgico o accertamento diagnostico invasivi - Obbligo del medico di informare il paziente dei rischi per la sua vita o incolumità fisica - Sussistenza - Violazione - Conseguenze - Mancata identificazione del medico, dipendente da un ente ospedaliero, a soggetto a tale obbligo - Irrilevanza ai fini della responsabilità dell'ente.
Stato
decisa il 1997-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508192-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA

Se dall'esecuzione, ancorché prudente, diligente e tecnicamente corretta, di un intervento chirurgico o di un accertamento diagnostico invasivo, deriva un danno o addirittura la morte del paziente, non informato dai medici, - nella specie dipendenti da un ente ospedaliero - dei rischi gravi per la vita o l'incolumità fisica a cui poteva andare incontro, al fine di prestare il necessario consenso a procedervi, sussiste la responsabilità dell'ente, anche nel caso che non sia stato individuato il medico a cui incombeva tale obbligo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)