Sez. 3, Sentenza n. 1950 del 25/07/1967 (Rv. 328915 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - PROFESSIONISTI - SANITARI - INTERVENTO RISCHIOSO - DOVERE DI RENDERNE EDOTTO IL PAZIENTE - LIMITI.*
RESPONSABILITA CIVILE - PROFESSIONISTI - SANITARI - INTERVENTO RISCHIOSO - DOVERE DI RENDERNE EDOTTO IL PAZIENTE - LIMITI.*
Tranne il caso di situazioni estreme nelle quali l'intervento del sanitario, qualunque possa esserne l'esito si palesi necessario ed urgente e il paziente non si trovi neppure in grado di esprimere una cosciente volonta favorevole o contraria, il medico, il quale intenda eseguire sul corpo del paziente un rischioso intervento, tale da porne in serio pericolo la vita o l'incolumita fisica, ha il dovere professionale di renderlo di cio edotto, affinche questi possa validamente cioe consapevolmente, prestare consenso al trattamento sanitario prospettatogli. (nella specie, e stata ritenuta la responsabilita di un istituto ospedaliero, un cui sanitario esegui, per accertamento diagnostico, senza il previo consenso del paziente, un'angiografia cerebrale, dalla quale residuo al paziente la totale cecita dell'occhio sinistro).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)