Sez. 5, Sentenza n. 34178 del 10/02/2015 Ud. (dep. 05/08/2015) Rv. 264982 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Elemento psicologico - Comunicazione con almeno due persone ovvero con una sola persona, ma con modalità tali da rendere nota la notizia ad altri - Rappresentazione e volizione - Necessità - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del reato di diffamazione, è necessario che l'autore della frase lesiva dell'altrui reputazione comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona ma con modalità tali che detta notizia venga sicuramente a conoscenza di altri ed agisca rappresentandosi e volendo tale evento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza che aveva considerato consapevolmente "comunicata a più persone" una missiva contenente espressioni offensive inviata dall'imputato al difensore della controparte di una controversia civile sul presupposto, non provato, della certa previsione, da parte del reo, che la lettera fosse stata mostrata dall'avvocato ai colleghi di studio al fine di assumere le iniziative più opportune).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)