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Sez. 2 - , Sentenza n. 16514 del 31/07/2020 (Rv. 658293 - 01)

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - IN GENERE | Condanna in sede penale di ingegnere o architetto - Sanzione accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici – Conseguenze - Cancellazione dall'albo professionale per il corrispondente periodo.
Stato
decisa il 2020-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658293-01

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - IN GENERE

La perdita del pieno godimento dei diritti civili, pur quantitativamente limitata e cronologicamente circoscritta, correlata all'irrogazione della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, importa, ai sensi dell'art. 20 del r.d. n. 2537 del 1925 (recante "regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto"), che il competente Consiglio dell'Ordine pronunci - con statuizione meramente dichiarativa - d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, la cancellazione dall'albo dell'ingegnere o dell'architetto, per il tempo corrispondente alla durata della pena accessoria.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 7 CORTE COST., Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 20, Legge 08/06/1938 num. 1874 art. 28, Cod. Pen. art. 28 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)