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Sez. 2, Sentenza n. 1204 del 22/01/2016 (Rv. 638682 - 01)

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - IN GENERE | Architetti - Condanna penale - Sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici - Cancellazione dall'albo professionale - Natura meramente accertativa e non disciplinare.
Stato
decisa il 2016-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638682-01

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - IN GENERE

La cancellazione dall'albo professionale, ex art. 20 del r.d. n. 2537 del 1925, da parte del consiglio dell'ordine degli architetti per la perdita del "pieno" godimento dei diritti civili, per effetto di condanna penale comportante l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ex art. 28 c.p., ha natura meramente accertativa del sopravvenuto difetto dei requisiti dell'iscrizione e non integra un provvedimento irrogativo di sanzione disciplinare

Riferimenti normativi: Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 20, Cod. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)