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Sez. 3, Sentenza n. 11494 del 29/11/1990 (Rv. 469966 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - RILASCIO DI CONCESSIONI AD EDIFICARE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469966-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - RILASCIO DI CONCESSIONI AD EDIFICARE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Ai fini dell'esclusione del diritto di prelazione ai sensi dell'art. 8, secondo comma, legge 26 maggio 1965 n. 590 non è necessario che la utilizzazione edilizia, industriale o turistica del terreno offerto in vendita sia già in atto ed abbia dato luogo al rilascio di concessioni ad edificare e non postula nemmeno che al momento della sua inclusione nelle previsioni del piano o dello strumento urbanistico il terreno non costituisca più oggetto di una utilizzazione agricola in atto, secondo la sua natura. (V 1831/90, mass n 405443).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)