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Sez. 3, Sentenza n. 1831 del 19/03/1980 (Rv. 405443 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE O DI QUELLO DI RISCATTO - CONDIZIONI - RILASCIO DELLA LICENZA DI COSTRUZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405443-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE O DI QUELLO DI RISCATTO - CONDIZIONI - RILASCIO DELLA LICENZA DI COSTRUZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Ai fini dell'esclusione del diritto di prelazione o di riscatto dei fondi rustici, a norma dell'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590, e sufficiente che il terreno oggetto dell'alienazione sia destinato ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica in base ad uno strumento urbanistico capace, per il suo valore normativo, di dare autoritativamente al terreno in questione una delle anzidette destinazioni senza che sia necessario nel caso di destinazione edilizia anche l'avvenuto rilascio della licenza di costruzione. (Conf 1006/78, mass n 390343; (Conf 3019/75, mass n 377109).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)