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Sez. 1, Sentenza n. 16057 del 15/11/2002 (Rv. 558872 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Procedibilità del ricorso - Esame prioritario rispetto alla rinuncia - Necessità.
Stato
decisa il 2002-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558872-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE

In tema di rinuncia al ricorso per cassazione, l'eventuale pronuncia di improcedibilità del ricorso stesso ha carattere preliminare ed assorbente rispetto a quella sulla rinuncia, non potendosi validamente rinunciare ad un diritto processuale qualora ne risultino inesistenti (sia pure "ex intervallo") le condizioni necessarie al suo legittimo esercizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)