Sez. 1, Sentenza n. 8373 del 20/06/2000 (Rv. 537807 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Ammissibilità e procedibilità del ricorso - Esame prioritario rispetto alla rinuncia - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE
In tema di rinuncia al ricorso per cassazione, l'eventuale pronuncia di inammissibilità o improcedibilità del ricorso stesso ha carattere preliminare ed assorbente rispetto a quella sulla rinuncia, non potendosi validamente rinunciare ad un diritto processuale qualora ne risultino inesistenti ("ab origine" ovvero "ex intervallo") le condizioni necessarie al suo legittimo esercizio, secondo un riscontro da compiersi, anche d'ufficio, da parte della Corte investita della questione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)