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Sez. 3, Sentenza n. 5611 del 17/04/1996 Ud. (dep. 05/06/1996) Rv. 205472 - 01

Partiti politici | Finanziamento illecito - Art. 7, comma terzo, legge n. 195 del 1974 - Sussistenza di due reati indipendenti ed obiettivamente distinti - Conseguenze - Fattispecie: condotta illecita del solo erogatore.
Stato
decisa il 1996-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205472-01

Partiti politici

In tema di finanziamento illecito dei partiti politici, la corretta lettura dell'art. 7, comma terzo, legge 2 maggio 1974, n. 195 (il quale prevede che "chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti... è punito per ciò solo con la reclusione ecc..."), consente di rilevare la sussistenza non di una fattispecie criminosa "comune", ma la disciplina normativa di due reati tra loro indipendenti ed aventi distinta obiettività. Ciò si evince chiaramente dalla netta separazione che la norma opera tra la posizione di chi "eroga" rispetto a quella di chi "riceve" e dalla precisa individuazione delle rispettive categorie soggettive, con le integrazioni apportate, per quanto riguarda la categoria dell' "accipiens", dalla legge 18 novembre 1981, n. 659: l'evidenziata bilateralità del delitto comporta che all'integrazione di una fattispecie debba necessariamente conseguire anche quella dell'altra. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso è stato ritenuto che la condotta illecita dell'erogatore si muoveva in modo autonomo e non si collegava ad un incontro di volontà).

Riferimenti normativi: Legge 02/05/1974 num. 195 art. 7 com. 3, Legge 18/11/1981 num. 659 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)