Sez. 3, Sentenza n. 2738 del 21/06/1996 Cc. (dep. 23/07/1996) Rv. 205805 - 01
PARTITI POLITICI | Finanziamento illecito - Art. 7, comma terzo, legge n. 195 del 1974 - Sussistenza di due fattispecie di reato proprio autonome con soggetti diversi - Nozione ed individuazione.
PARTITI POLITICI
In tema di finanziamento dei partiti politici, l'art. 7 terzo comma legge n. 195 del 1974 contempla due fattispecie di reato proprio autonome in cui i soggetti sono diversi: nella prima l'agente è colui che "corrisponde" e la consumazione si verifica allorché detta azione si materializza; nella seconda, agente è anche il parlamentare o il candidato al parlamento e la consumazione del reato avviene con la "ricezione". Si tratta, quindi, di un reato a struttura duplice ed a plurisoggettività non necessaria con distinta punibilità, in quanto il momento consumativo, a seconda che si origini da un accordo, esige una plurisoggettività, richiede due azioni eseguite da agenti diversi, ma collegate nell'esecuzione, e culmina nella "datio" e nell'accettazione esplicita od implicita dell'"accipiens", mentre, nell'ipotesi monosoggettiva, in cui l'azione del singolo, che altri non può essere che il "dans", si svolge e si attua in piena autonomia, si mantiene logicamente e cronologicamente differenziata ed indipendente, prescinde dalla conoscenza del beneficiario e si realizza con il finanziamento.
Riferimenti normativi: Legge 02/05/1974 num. 195 art. 7 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)