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Sez. 1, Sentenza n. 1306 del 21/06/1965 (Rv. 312497 - 01)

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - SICILIA - IN GENERE - TERRENI DA CONFERIRE - ATTI DI DISPOSIZIONE - NULLITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1965-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/312497-01

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - SICILIA - IN GENERE - TERRENI DA CONFERIRE - ATTI DI DISPOSIZIONE - NULLITA - LIMITI.*

La nullita di diritto prevista rispetto agli Atti di disposizione concernenti i terreni da conferire per la riforma agraria siciliana, dall'art.30 penult.Comma della legge regionale siciliana n.104 del 1950, deve intendersi nel senso che l'atto e inefficace per l' ente riforma sin dal giorno in cui i terreni, che formano oggetto del negozio, sono compresi nel piano di conferimento reso esecutivo, mentre rispetto alle parti contraenti si ha una risoluzione di diritto che decorre, invece, dalla data dell'effettiva assegnazione dei terreni espropriati ai contadini.*

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)