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Sez. L, Sentenza n. 725 del 24/01/1997 (Rv. 501999 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Domande nuove - Modificazioni della domanda - Inammissibilità - Sostituzione di richiesta relativa alla retribuzione con pretesa relativa ad accessori su anticipazioni di trattamento di cassa integrazione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501999-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

Poiché nel rito del lavoro non sono consentite in appello né domande nuove (art. 437, secondo comma, cod. proc. civ.) né modificazioni delle domande - le quali ultime sono possibili solo all'udienza di discussione di primo grado con l'autorizzazione del giudice (art. 420 primo comma) -, non è ammissibile in sede di gravame la richiesta di interessi e rivalutazione sulle anticipazioni del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria dovute dal datore di lavoro, dopo che in primo grado sia stato fatto valere l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni ordinarie.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)