Sez. 3, Sentenza n. 8231 del 18/06/2001 (Rv. 547553 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - USO DIVERSO DA QUELLO PATTUITO | Allegazione della circostanza per la prima volta in sede di appello - Inammissibilità.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - USO DIVERSO DA QUELLO PATTUITO
In tema di locazione, la destinazione dell'immobile, da parte del conduttore, ad attività commerciale a diretto contatto con il pubblico, nonostante l'espressa previsione di segno contrario contenuta nel contratto di locazione, costituisce circostanza niente affatto secondaria, ma assolutamente determinante, unitamente a quella costituita dalla conoscenza, da parte del locatore, dell'intervenuto mutamento di destinazione ai fini dell'applicazione del regime giuridico corrispondente all'uso effettivo dell'immobile stesso (ex art. 80 della legge 392/1978) e, dunque, del diritto del locatore alla corresponsione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale (ex art. 34 stessa legge), con la conseguenza che, ove il diritto all'indennità sia stato erroneamente fondato sul contratto di locazione - che escludeva il contatto con il pubblico -, l'allegazione che l'indennità stessa risulti dovuta in virtù di un uso diverso da quello pattuito costituisce domanda nuova, dacché fondata su di una diversa "causa petendi", come tale inammissibile, anche nel rito del lavoro (applicabile alle controversie di cui agli artt. 30 e 45 della legge 392/78 ai sensi dell'art. 46 della legge stessa), in sede di appello.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)