Sez. L, Sentenza n. 3052 del 17/05/1985 (Rv. 440754 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - DECORRENZA DAL GIORNO DELLA MATURAZIONE DEL DIRITTO - FONDAMENTO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - DECORRENZA DAL GIORNO DELLA MATURAZIONE DEL DIRITTO - FONDAMENTO.*
Il maggior danno conseguente alla svalutazione monetaria per i crediti di lavoro compete con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto - come riconosciuto espressamente dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. -, atteso altresì che si tratta di crediti, oltre che esigibili, anche liquidi, giacché la Determinazione del loro ammontare dipende da conteggi aritmetici sulla base di dati che sono a disposizione dello stesso datore di lavoro; d'altra parte, trattandosi di crediti pecuniari, il luogo del pagamento è il domicilio del creditore e quindi non è necessario, da parte di quest'ultimo, la formale Costituzione in mora. (V 5303/83, mass n 430212; (V 3337/82, mass n 421315; (V 5289/81, mass n 416043; (V 4277/81, mass n 414957; (V 4319/80, mass n 408184).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)