Sez. L, Sentenza n. 4319 del 05/07/1980 (Rv. 408184 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI DI LAVORO - RIVALUTAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO AD INDICI DIVERSI DA QUELLI ISTAT - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI DI LAVORO - RIVALUTAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO AD INDICI DIVERSI DA QUELLI ISTAT - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
La rivalutazione dei crediti di lavoro, prevista dal terzo comma dell'art 429 (nuovo testo) cod proc civ, deve essere effettuata dal giudice con esclusivo riferimento all'indice dei prezzi calcolati dall'ISTAT per la scala mobile dei lavoratori dell'industria a norma dell'art 150 (nuovo testo) disp att cod proc civ, restando conseguentemente precluso il ricorso ad altri indici. Peraltro, la violazione di tale principio - valido anche nel caso di materiale indisponibilita dei predetti indici ISTAT, che il giudice deve, comunque, acquisire nei modi di legge - non comporta, di per se, l'annullamento della decisione impugnata, ove la parte interessata non deduca di aver subito un pregiudizio concreto in conseguenza dell'anzidetta violazione. (V 181/79, mass n 396245; (Conf 1180/79, mass n 397408, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)