Sez. L, Sentenza n. 9777 del 19/09/1991 (Rv. 473929 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Procedimento - Riassunzione - Citazione - Notificazione | Ad una società dopo il perfezionarsi della sua fusione o incorporazione in altra - Nullità - Effetto sanante della rinnovazione dell'atto - Esclusione.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Procedimento - Riassunzione - Citazione - Notificazione
L'atto di riassunzione della causa in sede di rinvio, che venga proposto nei confronti di una società dopo il perfezionarsi della sua fusione od incorporazione, è affetto da nullità, non sanabile per effetto di rinnovazione dell'atto medesimo (con conseguente estinzione del processo, ove tale rinnovazione intervenga dopo il termine fissato dall'art. 392 cod. proc. civ.), atteso che detta vicenda comporta l'estinzione dell'ente, con subingresso nei rapporti ad essa inerenti, per successione a titolo universale, della società nuova od incorporante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2501, Cod. Proc. Civ. art. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)