Sez. 1, Sentenza n. 1180 del 07/02/1997 (Rv. 502284 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA | Ricorso - Proposizione nei confronti di un ente soppresso - Conseguenze - Nullità - Fondamento - Sanabilità per effetto della costituzione del soggetto succeduto - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA
Il ricorso per cassazione proposto nei confronti di un ente soppresso (nella specie l'I.N.A.D.E.L.) e non di quello succedutogli nei rapporti passivi ed attivi e nella titolarità del suo patrimonio (nella specie l'I.N.P.D.A.P.) è nullo, essendo rivolto ad un soggetto non più esistente. Tale nullità riguarda l'atto nel suo valore sostanziale, nel senso che si tratta di errata identificazione del soggetto passivo della "vocatio in jus", e si inquadra tra quelle previste e regolate dall'art. 164 cod. proc. civ. nel testo previgente (applicabile nel caso in esame "ratione temporis") che richiama, tra l'altro, il n. 2 dell'art. 163 cod. proc. civ., dove si precisa che l'atto deve contenere l'identificazione delle parti. Tali nullità sono sanate per effetto della costituzione della controparte (art. 164, secondo comma, cod. proc. civ. nel testo previgente), ma con salvezza di diritti quesiti dal controinteressato, tra cui quelli inerenti al già verificatosi passaggio in giudicato della sentenza impugnata e, quindi, all'inammissibilità del ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)