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Sez. U, Sentenza n. 291 del 30/01/1968 (Rv. 331213 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DI LIQUIDAZIONE DI PENSIONE AD ONERE MISTO - OMISSIONE DELLA RIPARTIZIONE DEL CARICO E DI AMMISSIONE DELL'ENTE PUBBLICO ALLA RIVALSA - DELIBERAZIONI INTEGRATIVE DELL'ENTE PUBBLICO E DELL'INPS - IMPUGNAZIONI- COMPETENZA DELLA CORTE DEI CONTI.*
Stato
decisa il 1968-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331213-01

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DI LIQUIDAZIONE DI PENSIONE AD ONERE MISTO - OMISSIONE DELLA RIPARTIZIONE DEL CARICO E DI AMMISSIONE DELL'ENTE PUBBLICO ALLA RIVALSA - DELIBERAZIONI INTEGRATIVE DELL'ENTE PUBBLICO E DELL'INPS - IMPUGNAZIONI- COMPETENZA DELLA CORTE DEI CONTI.*

Spetta alla Competenza giurisdizionale esclusiva della Corte dei conti, a norma dell'art.59 della legge 25 luglio 1941, n.934, in relazione all'art 62 del tu 12 luglio 1934, n 1214, la cognizione delle controversie aventi ad oggetto le impugnazioni di provvedimento definitivo di liquidazione di pensione ad Onere misto, col quale si ripartisca il carico e si ammetta l'ente pubblico, a cui e imposto parte del carico, alla rivalsa degli assegni che il pensionato percepisce direttamente dall'istituto nazionale della previdenza sociale. La suddetta Competenza giurisdizionale non viene meno nell'ipotesi che il provvedimento definitivo ministeriale di liquidazione della pensione sia incompleto (per avere omesso di ripartire il carico e di ammettere l'ente pubblico alla rivalsa), e sia stato integrato da successive deliberazioni dell'ente e dell'istituto nazionale della previdenza sociale concernenti l'attuazione del diritto di rivalsa dell'ente locale sulla pensione facoltativa, perche anche questi ultimi provvedimenti pur essendo emanati da organi incompetenti, contengono delle statuizioni in materia di pensioni, e come tali sono assoggettabili a ricorso avanti la Corte dei conti.*

Riferimenti normativi: Legge 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Legge 25/07/1941 num. 934 art. 51, Legge 25/07/1941 num. 934 art. 58, Legge 25/07/1941 num. 934 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)