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Sez. U, Sentenza n. 3459 del 21/10/1975 (Rv. 377625 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - PERSONALE DEL BANCO DI SICILIA - CONTROVERSIE RELATIVE AL DIRITTO ALLA QUALIFICA DI IMPIEGATO, AL CORRISPONDENTE TRATTAMENTO ECONOMICO ED ALL'INDENNITA DI BUONUSCITA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377625-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - PERSONALE DEL BANCO DI SICILIA - CONTROVERSIE RELATIVE AL DIRITTO ALLA QUALIFICA DI IMPIEGATO, AL CORRISPONDENTE TRATTAMENTO ECONOMICO ED ALL'INDENNITA DI BUONUSCITA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO - LIMITI.*

Poiche il Banco di Sicilia e un ente pubblico economico, i rapporti di lavoro con i suoi dipendenti sono disciplinati dal diritto privato e devoluti alla cognizione del giudice del lavoro, al quale, pertanto, e non alla Corte dei conti, e devoluta la cognizione delle questioni concernenti il diritto alla qualifica d'impiegato ed al corrispondente trattamento economico, compresa l'indennita di buon'uscita, quando sia escluso ogni riferimento al provvedimento di liquidazione della pensione. (V 1698/71, mass n 352154; 291/68, mass n 331213; (V 2966/62, mass n 254389).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 08/08/1895 num. 486 all. T art. 11 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1927 num. 2211 art. 42, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)