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Sez. 6, Sentenza n. 1570 del 06/11/1974 Ud. (dep. 14/02/1975) Rv. 129277 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - LETTURA DI ATTI, DOCUMENTI, DEPOSIZIONI- PROCEDIMENTO INCIDENTALE PER LA FALSA TESTIMONIANZA COMMESSA IN UDIENZA - LETTURA DEGLI ATTI ACQUISITI NEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE - LEGITTIMITA - FONDAMENTO. *
Stato
decisa il 1974-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/129277-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - LETTURA DI ATTI, DOCUMENTI, DEPOSIZIONI- PROCEDIMENTO INCIDENTALE PER LA FALSA TESTIMONIANZA COMMESSA IN UDIENZA - LETTURA DEGLI ATTI ACQUISITI NEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE - LEGITTIMITA - FONDAMENTO. *

Gli Atti del procedimento nel cui dibattimento e stata resa la falsa testimonianza sono pienamente utilizzabili nel conseguente giudizio incidentale o accessorio instaurato per accertare tale reato; e cio non soltanto perche gli Atti del processo 'principalè forniscono insostituibile materiale di accusa e costituiscono vera e propria notitia criminis (leggibili come ogni altro rapporto, denuncia o querela), ma altresi perche il procedimento principale sospeso non puo essere considerato 'altro procedimentò rispetto a quello incidentale svolto con il rito immediato. Non trova applicazione, pertanto in tale ultimo procedimento il divieto di lettura di cui al comma secondo dell'art 466 cod proc pen.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 466 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)