Sez. 1, Sentenza n. 1260 del 25/01/2016 (Rv. 638561 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - PROCEDIMENTO | Impugnazione - Forma - Citazione a udienza fissa - Fondamento - Proposizione della domanda con ricorso - Ammissibilità - Condizioni - Notificazione entro il termine di cui all'art. 43, comma 5, del Reg. CE n. 44/2001 - Necessità.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - PROCEDIMENTO
Nel procedimento per l'esecuzione in Italia delle decisioni in materia civile e commerciale, disciplinato dal Regolamento CE n. 44/2001, il rimedio previsto dall'art. 43 avverso il decreto con cui la corte d'appello abbia accolto l'istanza volta ad ottenere la dichiarazione di esecutività della sentenza straniera deve rivestire la forma della citazione a udienza fissa, attesa la natura contenziosa del procedimento, ordinato alla soluzione di un conflitto su diritti, e la finalità, perseguita dal Regolamento, di semplificare le formalità necessarie per assicurare in modo rapido il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni degli Stati membri, sicché, ai fini della verifica sull'osservanza del termine perentorio ex art. 43, comma 5, per l'impugnazione del decreto, occorre che, nel predetto termine, sia stata richiesta la notifica dell'atto introduttivo del giudizio, la cui proposizione nella forma del ricorso non determina tuttavia l'inammissibilità della domanda, a condizione che la notifica dell'atto e del decreto di fissazione dell'udienza abbia luogo nel medesimo termine.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2001 num. 44 art. 43, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2001 num. 44 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)