Sez. 1, Sentenza n. 253 del 12/01/2010 (Rv. 611315 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - PROCEDIMENTO | Regolamento CE n. 44 del 2001 - Dichiarazione di esecutività in Italia di sentenze straniere - Impugnazione - Forma - Citazione a udienza fissa - Configurabilità - Fondamento - Proposizione della domanda con ricorso - Inammissibilità - Esclusione - Notificazione entro il termine di cui all'art. 43, comma quinto, del Regolamento - Necessità.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - PROCEDIMENTO
Nel procedimento per l'esecuzione in Italia delle decisioni in materia civile e commerciale, disciplinato dal Regolamento CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, il rimedio previsto dall'art. 43 avverso il decreto con cui la corte d'appello abbia accolto l'istanza volta ad ottenere la dichiarazione di esecutività della sentenza straniera non deve rivestire la forma del ricorso, ma quella della citazione a udienza fissa, in tal senso deponendo, nonostante l'espressione utilizzata nel comma quinto dell'art. 43, la natura contenziosa del procedimento, ordinato alla soluzione di un conflitto su diritti, e la finalità, perseguita dal Regolamento, di semplificare le formalità necessarie per assicurare in modo rapido il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni degli Stati membri. Pertanto, ai fini della verifica in ordine all'osservanza del termine perentorio stabilito dall'art. 43, comma quinto, per l'impugnazione del decreto, occorre che nel predetto termine sia stata richiesta la notifica dell'atto introduttivo del giudizio, la cui proposizione nella forma del ricorso non determina tuttavia l'inammissibilità della domanda, a condizione che la notifica dell'atto e del decreto di fissazione dell'udienza abbia luogo nel termine perentorio.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2001 num. 44 art. 43, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2001 num. 44 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)