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Sez. 6, Sentenza n. 40711 del 30/09/2013 Cc. (dep. 01/10/2013) Rv. 257022 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - CONSEGNA PER L'ESTERO - IN GENERE | Mancata indicazione delle fonti di prova - Acquisizione da parte della Corte di appello - Necessità - Potere sostitutivo della Corte di cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257022-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - CONSEGNA PER L'ESTERO - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo sia privo dell'indicazione delle fonti di prova, e quest'ultima non sia desumibile dalla relazione sui fatti addebitati o da altro atto equipollente, spetta alla Corte di appello disporne l'acquisizione ai sensi dell'art. 16 L. 22 aprile 2005, n. 69, non potendo sopperirvi la Corte di cassazione, cui non competono poteri sostitutivi o di integrazione istruttoria.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)