Sez. 2, Sentenza n. 18009 del 01/07/2008 (Rv. 604107 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE | Deposito dell'atto di citazione in appello privo della notifica alla controparte - Integrante l'adempimento richiesto - Improcedibilità ex art. 348 cod. proc. civ. - Deposito tardivo dell'atto notificato in prima udienza - Sanatoria - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE
Il deposito dell'atto di citazione in appello privo della notifica alla controparte, all'atto della costituzione nel giudizio di secondo grado, determina l'improcedibilità del gravame ex art. 348 cod. proc. civ., essendo privo di effetti sananti l'eventuale deposito tardivo dell'atto notificato in prima udienza, oltre il termine perentorio stabilito dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)