Sez. 1, Sentenza n. 23027 del 09/12/2004 (Rv. 578443 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE | Costituzione dell'appellante con deposito di copia dell'atto di appello - Improcedibilità del gravame - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE
Il deposito, al momento della costituzione in giudizio dell'appellante, di una copia dell'atto di appello notificato - e non dell'originale (depositato dopo la scadenza del termine prescritto per la costituzione) - non comporta la sanzione dell'improcedibilità del gravame, in quanto non determina la nullità della costituzione stessa, ma integra una mera irregolarità rispetto alle modalità stabilite dalla legge, non conseguendo a tale violazione alcuna lesione dei diritti della controparte e stabilendosi il contraddittorio con la notifica della citazione, onde tale fattispecie non è riconducibile all'ipotesi di mancata tempestiva costituzione dell'appellante, prevista tra quelle - tassative - che determinano l'improcedibilità a norma dell'art. 348 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)