Sez. 5, Sentenza n. 26874 del 21/12/2009 (Rv. 611032 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Art. 3 del d.l. n. 12 del 2002 - Inasprimento delle sanzioni in materia di lavoro irregolare - Questione di legittimità costituzionale - Contrasto con l'art. 53 Cost. - Manifesta infondatezza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 53 Cost., dell'art. 3 del d.l. n. 12 del 2002, conv. in legge n. 73 del 2002, nella parte in cui prevede un inasprimento del trattamento sanzionatorio per il lavoro irregolare; tale inasprimento rientra infatti nelle facoltà del legislatore, con il solo limite della manifesta irragionevolezza, ed è finalizzato a garantire l'effettività della sanzione, amministrativa o penale, mentre non risulta pertinente il richiamo al principio di capacità contributiva del contravventore, in quanto detto principio riguarda le sole violazioni tributarie.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/02/2002 num. 12 art. 3 CORTE COST., Legge 23/04/2003 num. 73, Costituzione art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)