diritto.io

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9699 del 05/04/2019 (Rv. 653489 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Trattamento sanzionatorio - Normativa regionale - Limite della non manifesta ragionevolezza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653489-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Il trattamento sanzionatorio previsto dalla normativa regionale rientra tra le facoltà concesse al legislatore locale ai sensi dell'art. 117 Cost., con il solo limite della non manifesta irragionevolezza, in quanto finalizzato a garantire l'effettività della sanzione, amministrativa o penale, mentre non risulta pertinente il richiamo al principio di progressività della contribuzione, in quanto riguardante le sole violazioni tributarie. (Nella specie, la S.C. ha rigettato la domanda del ricorrente, il quale aveva ritenuto che l'entità della sanzione comminatagli ai sensi dell'art. 19, comma 4, della l.r. Lombardia n. 6 del 2012, per avere violato il vincolo di inalienabilità e destinazione d'uso apposto su mezzi acquistati con finanziamento pubblico e destinati al trasporto di linea, contrastasse col principio di progressività della contribuzione in quanto di importo decisamente superiore all'entità del contributo pubblico erogato e allo stesso valore del mezzo).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Costituzione art. 53, Legge Reg. Lombardia 04/04/2012 num. 6 art. 19 com. 4, Legge Reg. Lombardia 11/12/2006 num. 24 art. 23 com. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)