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Sez. 5 - , Ordinanza n. 35435 del 01/12/2022 (Rv. 666577 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE | Cessionario - Obbligo di autofatturazione - Inosservanza - Disciplina di cui all'art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997 - Infrazioni commesse nel vigore della previgente disciplina - Obbligo di pagamento dell'imposta - Esclusione.
Stato
decisa il 2022-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666577-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE

In tema di IVA, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997, che ha sostituito l'art. 41, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972, il cessionario che non abbia

ottemperato all'obbligo di autofatturazione, non รจ tenuto, anche per le infrazioni commesse nel vigore della previgente disciplina, al pagamento dell'imposta.

Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 8, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 41 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)