Sez. 1, Sentenza n. 2514 del 09/04/1983 (Rv. 427372 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - GIUDIZIO DI DIVORZIO E DI SEPARAZIONE - AUTONOMIA - LITISPENDENZA O SOSPENSIONE NECESSARIA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - GIUDIZIO DI DIVORZIO E DI SEPARAZIONE - AUTONOMIA - LITISPENDENZA O SOSPENSIONE NECESSARIA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Fra il giudizio di divorzio e quello di separazione personale non esiste alcun rapporto che giustifichi una pronunzia di litispendenza o di sospensione necessaria del primo in attesa della decisione sul secondo, data l'autonomia dei due procedimenti, sia per la diversa struttura, finalità e natura dell'assegno di divorzio rispetto a quello determinato nel giudizio di separazione personale, sia per la cessazione di ogni efficacia, della sentenza di separazione personale con la pronuncia di divorzio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 1, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)