Sez. 1, Sentenza n. 1666 del 16/02/1988 (Rv. 457689 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - GIUDIZIO DI SEPARAZIONE PERSONALE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - ESCLUSIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - GIUDIZIO DI SEPARAZIONE PERSONALE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - ESCLUSIONE.*
La pronuncia di divorzio operando ex nunc dal momento del passaggio in giudicato non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale iniziato anteriormente e tuttora pendente, quando esista un interesse della parte eventualmente vittoriosa alla operatività della pronuncia di separazione e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali, sia per la definitiva regolamentazione dell'assegno determinato nel giudizio di separazione personale per il successivo periodo fino alla domanda di divorzio, sia per l'incidenza dell'accertamento dell'addebitabilità della separazione sull'eventuale revisione dello assegno di divorzio. (V 2514/83, mass n 427372; (V 3529/77, mass n 387114; (Conf 1128/79, mass n 397333).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 1, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)