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Sez. L, Sentenza n. 1344 del 08/02/1988 (Rv. 457498 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - LAVORO STAGIONALE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457498-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - LAVORO STAGIONALE - CONFIGURABILITÀ.*

Il carattere stagionale dell'attività lavorativa - che legittima l'apposizione del termine al contratto di lavoro secondo il disposto dell'art. 1 lett. A) legge 18 aprile 1962 n. 230, integrato dal d.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525 contenente l'elenco di tali attività stagionali - può riscontrarsi anche in relazione ad un'impresa di per sè stabile e dedita ad una attività costante e regolare nel suo complesso, in cui si innestano delle fasi precarie ed eccezionali di incremento produttivo non prevedibili, né programmabili, la cui breve durata non giustificherebbe l'assunzione di personale destinato a rimanere poi eccedente per le normali esigenze aziendali. Pertanto i corsi di formazione professionale di breve durata e programmati di volta in volta in relazione agli incarichi annualmente finanziati ed affidati dall'assessorato regionale del lavoro realizzano la previsione di lavoro stagionale di cui al n. 51 del d.P.R. n. 1525 cit. A nulla rilevando l'esistenza di una permanente struttura aziendale statutariamente finalizzata all'attività di formazione e diretta principalmente alla istituzione di corsi pluriennali (e quindi stabili) di insegnamento. (V 2856/87, mass n 451979; (V 1747/82, mass n 419591).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 lett. A, DPR 07/10/1963 num. 1525 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)