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Sez. L, Sentenza n. 2856 del 24/03/1987 (Rv. 451979 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ATTIVITÀ DEL PERSONALE ASSUNTO PER CORSI D'INSEGNAMENTO PROFESSIONALE DI BREVE DURATA - CARATTERE STAGIONALE EX LETTERA A) DELL'ART. 1, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - CONFIGURABILITÀ - PREDISPOSIZIONE DI UNA SCUOLA STABILE CON APPOSITA STRUTTURA ORGANIZZATIVA - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1987-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451979-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ATTIVITÀ DEL PERSONALE ASSUNTO PER CORSI D'INSEGNAMENTO PROFESSIONALE DI BREVE DURATA - CARATTERE STAGIONALE EX LETTERA A) DELL'ART. 1, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - CONFIGURABILITÀ - PREDISPOSIZIONE DI UNA SCUOLA STABILE CON APPOSITA STRUTTURA ORGANIZZATIVA - ININFLUENZA.*

Alle attività di carattere stagionale considerate alla lettera a) dell'art. 1, secondo comma, della legge 18 aprile 1962 n. 230 - fra le quali rientra, ai sensi del n. 51 del d.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525. L'attività del personale assunto per corsi d'insegnamento professionale di breve durata e soltanto per lo svolgimento di detti corsi - sono estranei i caratteri della straordinarietà ed occasionalità che contraddistinguono le attività indicate alla lettera C) dello stesso articolo, anche se entrambe configurano ipotesi di legittima apposizione di un termine di durata al contratto di lavoro subordinato, pertanto, la circostanza che il datore di lavoro abbia predisposto una scuola più o meno stabile, con apposita struttura organizzativa, è irrilevante ai fini della esclusione della legittimità dell'assunzione a termine di un insegnante adibito allo svolgimento di uno di detti corsi, sempreché sussista il requisito della brevità degli stessi, la quale, peraltro, va valutata non con riferimento alla durata di un anno scolastico bensì con riferimento alla durata (pluriennale) dei corsi scolastici finalizzati al conseguimento di un qualunque titolo. (Conf 1747/82, mass n 419591).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 lett. A, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 lett. C, DPR 07/10/1963 num. 1525 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)